Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4695/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4695/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were generic and merely repeated those raised in the appellate court. The appellant argued for a re-evaluation of facts and legal qualification, but the court noted that such matters are reserved for the trial phase. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, 365, 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack a specific correlation with the contested decision, or seek a re-evaluation of facts and evidence which is not permitted in the legittimità phase.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of legal correlation re-evaluation of evidence procedural costs and fine reiterazione di reati penali aggravamento della pena revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO SALVATORE nato a CATANIA il 14/10/1968 avverso la sentenza del 05/04/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale PAGANO SALVATORE era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, alla qualificazione giuridica del reato, alla sussistenza della aggravante e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte, oltre ad essere pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Peraltro, alcune doglianze sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Consigliere e ore Il Presidente Grazia Rosa dnvW Miccoli Eduardo De Grego " ci......, tz fr‘' IL