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Ordinanza — n. 4692/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4692/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4692/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI FERDINANDO nato a PALAGIANO il 02/09/1960 C e Ccz. avverso la sentenza del 06/03/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale RIZZI FERDINANDO era stato ritenuto responsabile dei reati di percosse e minaccia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, al diniego della attenuante della provocazione e all'applicazione dell'aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen.

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Ordinanza — n. 4692/2022 — snpen · Corte di Cassazione: avverso la sentenza del 06/03/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale RIZZI FERDINANDO era stato ritenuto responsabile dei reati di percosse e minaccia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, al diniego della attenuante della provocazione e all'applicazione dell'aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen.

Parole chiave

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azione di provocazione concussione motivi di cassazione sanzioni pecuniarie ricorso per risarcimento danni risarcimento per atto illecito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI FERDINANDO nato a PALAGIANO il 02/09/1960 C e Ccz. avverso la sentenza del 06/03/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale RIZZI FERDINANDO era stato ritenuto responsabile dei reati di percosse e minaccia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, al diniego della attenuante della provocazione e all'applicazione dell'aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte, oltre ad essere pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità.

Peraltro, alcune doglianze sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Consiglier ensore Il Presi