Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and lack of specific legal correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Roberto Cordaro inadmissible. The appellant argued for a review of responsibility and the denial of general mitigating circumstances, but the court found these grievances merely repetitive of the appellate judgment and lacking specific legal correlation. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was congruous and non-logical, precluding any further review of the facts or evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if grievances are generic, lack a specific correlation with the contested decision's reasoning, or aim solely at a re-evaluation of facts and evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDARO ROBERTO nato a MARSALA il 07/02/1984 avverso la sentenza del 16/04/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale CORDARO ROBERTO era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte, oltre ad essere pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Peraltro, alcune doglianze sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso i 'orna il 21 settembre 2021 Il Presidente Eduardo De Gr orio