Sentenza — n. 4684/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIBERATI GIANLUCA nato a GROSSETO il 06/11/1962 avverso la sentenza del 10/12/2018 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI RILEVATO IN FATTO - che, per quanto di interesse in questa sede, con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, LIBERATI GIAN LUCA fu ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che avverso detta sentenza ha proposto impugnazione l'imputato, evidenziando che dopo la sentenza di appello è stata rimessa la querela con contestuale accettazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 4684/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIBERATI GIANLUCA nato a GROSSETO il 06/11/1962 avverso la sentenza del 10/12/2018 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI RILEVATO IN FATTO - che, per quanto di interesse in questa sede, con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, LIBERATI GIAN LUCA fu ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che avverso detta sentenza ha proposto impugnazione l'imputato, evidenziando che dopo la sentenza di appello è stata rimessa la querela con contestuale accettazione;
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIBERATI GIANLUCA nato a GROSSETO il 06/11/1962 avverso la sentenza del 10/12/2018 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI RILEVATO IN FATTO - che, per quanto di interesse in questa sede, con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, LIBERATI GIAN LUCA fu ritenuto responsabile del reato di minaccia; - che avverso detta sentenza ha proposto impugnazione l'imputato, evidenziando che dopo la sentenza di appello è stata rimessa la querela con contestuale accettazione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la persona offesa ha rimesso la querela e che v'è stata accettazione da parte dell'imputato, così come documentato dagli atti acquisiti; - che deve essere emessa sentenza di annullamento senza rinvio, per essere il reato contestato estinto per remissione di querela;- che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, peraltro comportando i vizi denunciati con gli altri motivi un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dalla intervenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod proc. pen.), P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso in Ro 1 21 settembre 2021 Il consiglier so re Il Presidente Grazia Ros iccoli Edu