Sentenza — n. 4683/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSI FABIO nato a CITTA DI CASTELLO il 05/02/1968 avverso la sentenza del 14/04/2016 del GIUDICE DI PACE di CITTA' DI CASTELLO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Città di Castello ha affermato la penale responsabilità di ROSSI FABIO per il reato di minaccia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello (convertito in ricorso per cassazione) il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'omesso espletamento dell'esame dell'imputato, sebbene richiesto, al diniego di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, alla affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato, non essendo inammissibili tutti i motivi di ricorso ad esso correlato, è estinto per prescrizione prima della pronunzia di primo grado, anche calcolati 201 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il consigliere nsore Il Presidente
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 159 cod. pen; Sentenza — n. 4683/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello (convertito in ricorso per cassazione) il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'omesso espletamento dell'esame dell'imputato, sebbene richiesto, al diniego di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, alla affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato, non essendo inammissibili tutti i motivi di ricorso ad esso correlato, è estinto per prescrizione prima della pronunzia di primo grado, anche calcolati 201 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il consigliere nsore Il Presidente
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSI FABIO nato a CITTA DI CASTELLO il 05/02/1968 avverso la sentenza del 14/04/2016 del GIUDICE DI PACE di CITTA' DI CASTELLO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Città di Castello ha affermato la penale responsabilità di ROSSI FABIO per il reato di minaccia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello (convertito in ricorso per cassazione) il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'omesso espletamento dell'esame dell'imputato, sebbene richiesto, al diniego di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, alla affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato, non essendo inammissibili tutti i motivi di ricorso ad esso correlato, è estinto per prescrizione prima della pronunzia di primo grado, anche calcolati 201 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il consigliere nsore Il Presidente