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Ordinanza — n. 4682/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4682/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4682/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACCONE GASPARE nato a AGRIGENTO il 20/07/1982 avverso la sentenza del 07/06/2018 del GIUIDICE DI PACE di AGRIGENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Agrigento ha affermato la penale responsabilità di GIACCONE GASPARE per i reati di lesioni e minaccia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello (convertito in ricorso per cassazione) il difensore dell'imputato, denunziando vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla avvenuta prescrizione del reato. Il ricorso è inammissibile perché le censure proposte sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove. Il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza (26 giugno 2018) perché sono stati rilevati 119 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 159 cod. pen; Ordinanza — n. 4682/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello (convertito in ricorso per cassazione) il difensore dell'imputato, denunziando vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla avvenuta prescrizione del reato. Il ricorso è inammissibile perché le censure proposte sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove. Il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza (26 giugno 2018) perché sono stati rilevati 119 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente godimento dei diritti civili garanzia di un equo processo patrocinatore di controparte mancata contestazione dei fatti giudice di pace

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. pen
Il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza (26 giugno 2018) perché sono stati rilevati 119 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACCONE GASPARE nato a AGRIGENTO il 20/07/1982 avverso la sentenza del 07/06/2018 del GIUIDICE DI PACE di AGRIGENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Agrigento ha affermato la penale responsabilità di GIACCONE GASPARE per i reati di lesioni e minaccia. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello (convertito in ricorso per cassazione) il difensore dell'imputato, denunziando vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla avvenuta prescrizione del reato. Il ricorso è inammissibile perché le censure proposte sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove. Il termine prescrizionale è decorso dopo la sentenza (26 giugno 2018) perché sono stati rilevati 119 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Consigliere e sore Il Presidente Grazia R