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Ordinanza — n. 4679/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as challenges concern facts and evidence re-evaluation rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4679/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's arguments focused on factual re-evaluation rather than legal errors. The lower court had convicted the defendant of assault, but the cassation request challenged the reasoning regarding criminal responsibility. The court rejected the appeal since the censure was directed at the assessment of evidence and facts, which falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the censure is directed at the re-evaluation of facts and evidence rather than pointing out errors of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of facts assessment of evidence criminal responsibility scope of cassation review risarcimento del danno alla persona risarcimento per atto illecito lesione al piede

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMIS RYAN BONIFACIO nato il 28/04/1985 avverso la sentenza del 10/09/2018 del GIUDICE DI PACE di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Trieste ha affermato la penale responsabilità di TOMIS RYAN BONIFACIO per il reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello (convertito in ricorso per cassazione) il difensore dell'imputato, denunziando vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile perché le censure proposte sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Consiglien etensore Il Presidente GraziaAnna Miccoli Eduardo De Gre rio u DEPOSITATA IN Ck',.C.;FLI.FH-