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Ordinanza — n. 4678/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4678/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were generic and merely repeated those raised in the appellate court. The appellant contested the aggravating circumstance of using a weapon, specifically a machete, but failed to establish a specific legal correlation between the appellate reasoning and the appeal's arguments. Consequently, the court found no room for a review of legality and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the reasoning of the contested decision, rendering a review of legality impossible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of correlation cassation review procedural costs aggravating circumstance weapon definition minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 612, comma secondo, cod. pen.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale ORLANDO SALVATORE era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., commesso mediante l'uso di una accetta.
Art. 585 cod. pen.
Va, peraltro, rilevato che è incontroverso che una accetta debba essere considerata arma ai sensi dell'art. 585 cod. pen.; ne consegue che, in tema di minaccia, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un'accetta, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art.
Art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110
pen.; ne consegue che, in tema di minaccia, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un'accetta, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n.
art. 585 cod. pen
Va, peraltro, rilevato che è incontroverso che una accetta debba essere considerata arma ai sensi dell'art. 585 cod. pen.; ne consegue che, in tema di minaccia, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un'accetta, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO SALVATORE nato a PALERMO il 20/04/1984 avverso la sentenza del 14/01/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale ORLANDO SALVATORE era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., commesso mediante l'uso di una accetta. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e, in particolare, contestando la sussistenza della aggravante dell'uso dell'arma.

Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte, oltre ad essere pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità.

Va, peraltro, rilevato che è incontroverso che una accetta debba essere considerata arma ai sensi dell'art. 585 cod. pen.; ne consegue che, in tema di minaccia, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un'accetta, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona.

Le altre doglianze del ricorrente risultano pure versate in fatto e finalizzate a una inammissibile rivalutazione delle prove. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso i oma il 21 settembre 2021 Il Consigli re etensore Il Presidente ,