Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific correlation with appealed decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were generic and merely reiterated those from the appellate court without establishing a specific correlation with the contested decision. The appellant's defense failed to demonstrate how the cited errors related to the specific reasoning of the lower court's acquittal under Article 131 bis of the Penal Code. Consequently, the court found no room for a review of legality and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the arguments presented and the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE ROCCO nato a SALERNO il 01/10/1969 avverso la sentenza del 16/04/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale DE SIMONE ROCCO era stato assolto ex art. 131 bis cod. pen. dal reato di cui all'art. 483 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte, oltre ad essere pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Consi ler estensore Il Presidente Gr. zia Eduardo De Greg rio DEPOSI