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Ordinanza — n. 4673/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific correlation between appeal grounds and lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4673/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense's arguments merely repeated those raised during the appellate proceedings without establishing a specific link to the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for continued offense and the denial of general mitigating circumstances, but failed to demonstrate how the appellate decision contradicted the first-instance judgment. Consequently, the court found no ground for a review of legality, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are merely repetitive of those in the prior judgment and fail to establish a specific correlation between the contested decision and the reasoning of the appealed act.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of correlation repetitive arguments review of legality procedural costs documenti d'identità riesame dell'entità pena uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 497 bis cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale VIOLA VINCENZO era stato ritenuto responsabile del reato continuato di cui all'art. 497 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA VINCENZO nato a POZZUOLI il 15/03/1975 avverso la sentenza del 07/05/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale VIOLA VINCENZO era stato ritenuto responsabile del reato continuato di cui all'art. 497 bis cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Consigliere ,,,, e sore Il Presidente Grazia Rosa nna iccoli Eduardo De Grego o (3 E p C) riusl I ..,:, ; 'A "--",--7--717