Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific factual correlation with the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giuseppe Pizzino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Pizzino's defense argued violations of law and motivational defects regarding the facts of aggravated defamation, but the court found these grievances merely repetitive of the appellate court's decision. The appeal was rejected because the complaints were too generic to establish a specific link to the lower court's reasoning and sought a factual re-evaluation, which is prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a specific correlation between the contested decision's reasoning and the arguments presented, or if they seek a re-evaluation of facts prohibited in this jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZINO GIUSEPPE nato a FICARRA il 22/05/1960 avverso la sentenza del 06/03/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale PIZZINO GIUSEPPE era stato ritenuto responsabile del reato di diffamazione aggravata. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla sussistenza del fatto e sul fatto che lo abbia commesso il PIZZINO. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte, oltre ad essere pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Peraltro, alcune doglianze sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Consigli estensore