Ordinanza — n. 4669/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA CARMELO nato a MESSINA il 24/02/1961 avverso la sentenza del 06/03/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale VENTURA CARMELO era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, anche con riferimento specifico alla sussistenza dell'elemento soggettivo (secondo motivo di ricorso). Il ricorso è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 483 cod. pen; Ordinanza — n. 4669/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 483 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, anche con riferimento specifico alla sussistenza dell'elemento soggettivo (secondo motivo di ricorso). Il ricorso è inammissibile.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA CARMELO nato a MESSINA il 24/02/1961 avverso la sentenza del 06/03/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale VENTURA CARMELO era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, anche con riferimento specifico alla sussistenza dell'elemento soggettivo (secondo motivo di ricorso). Il ricorso è inammissibile.
Invero, le censure proposte, oltre ad essere pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Peraltro, alcune doglianze sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2