Ordinanza — n. 4668/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI ALESSIO nato a ROMA il 17/07/1977 avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale MARTINELLI ALESSIO era stato ritenuto responsabile di reati di falso, di sostituzione di persona e di quello previsto e punito dall'art. 495 cod. pen. (così riqualificato il capo 2 delle imputazioni). Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 4668/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. (così riqualificato il capo 2 delle imputazioni). Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI ALESSIO nato a ROMA il 17/07/1977 avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale MARTINELLI ALESSIO era stato ritenuto responsabile di reati di falso, di sostituzione di persona e di quello previsto e punito dall'art. 495 cod. pen. (così riqualificato il capo 2 delle imputazioni). Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile.
Invero, le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Consiglie e tensore 2 Il President