Ordinanza — n. 4664/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NKOUABOU PATRIQUE ROMIALD nato il 07/07/1986 avverso la sentenza del 23/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale NKOUABOU PATRIQUE ROMIALD era stato ritenuto responsabile dei reati di violenza privata e furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla mancata derubricazione del reato di furto nella fattispecie tentata. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4664/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Peraltro, le doglianze difensive sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NKOUABOU PATRIQUE ROMIALD nato il 07/07/1986 avverso la sentenza del 23/10/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale NKOUABOU PATRIQUE ROMIALD era stato ritenuto responsabile dei reati di violenza privata e furto. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla mancata derubricazione del reato di furto nella fattispecie tentata. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità.
Peraltro, le doglianze difensive sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in il 21 settembre 2021 Il Consiglie e es ensore Il Presidente Grazia Ro a Arfn i oli Eduardo De Gregorio D 1- ;-- 5 I 10 F .Ì022