Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific correlation between appeal grounds and lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense's arguments merely repeated those from the appeal without establishing a specific correlation with the lower court's reasoning. The appellate court had already addressed these censure points with congruous and logical motivation, leaving no room for further scrutiny. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds cited are pedissequely reiterative of those in the appeal act and fail to demonstrate a specific correlation between the contested decision's reasoning and the new arguments presented.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPINOZA MENA JOSE' MARIA nato il 16/04/1989 avverso la sentenza del 17/07/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale ESPINOZA MENA JOSE' MARIA era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla recidiva. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente logica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso i »ma il 21 settembre 2021 Il Consigli ensore Il Presidente Grazia R ic I Eduardo D