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Ordinanza — n. 4658/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4658/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4658/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMAND EMANUELE nato a UDINE il 25/05/1986 avverso la sentenza del 14/03/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cge5r-'— ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale COMAND EMANUELE era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni, sequestro di persona e violenza privata. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4658/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Peraltro, le doglianze difensive sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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esame di cassazione diritto a un ricorso effettivo ricorso per risarcimento danni violazioni dei diritti umani azione civile procedure di ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMAND EMANUELE nato a UDINE il 25/05/1986 avverso la sentenza del 14/03/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cge5r-'— ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale COMAND EMANUELE era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni, sequestro di persona e violenza privata. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte, pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Peraltro, le doglianze difensive sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così decisp • Roma il 21 settembre 2021 Il Cons l'ere stensore Il Presidente Grazia osa n1j Miccoli Edy_a/t-do De Gre orio DEPOSI IN CANCEUJ i U 1FB 20