Ordinanza — n. 4657/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIONI MASSIMILIANO nato a ROMA il 11/10/1985 avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale ZIONI MASSIMILIANO era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità (dolendosi della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con una perizia) e all'applicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4657/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità (dolendosi della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con una perizia) e all'applicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIONI MASSIMILIANO nato a ROMA il 11/10/1985 avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale ZIONI MASSIMILIANO era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità (dolendosi della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con una perizia) e all'applicazione della recidiva. Il ricorso è inammissibile.
Invero, il primo motivo, pedissequamente reiterativo di quello oggetto dell'atto di appello, è manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulla richiesta di rinnovazione istruttoria con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Quanto al motivo sulla recidiva, va rilevato che è nuovo, giacché non risulta che sia stato proposto con l'atto di appello.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento dellla somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Presidente Gr Eduardo De Gregorio C D