Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the scheduling notice does not require notification of all denunciation recipients.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the scheduling notice issued by the investigating judge did not constitute an abnormal act warranting review. The appellant argued that the notice failed to order notification to all individuals named in the denunciation, even if not formally registered in the case file. The Court ruled that such notices are not subject to cassation review unless they cause a procedural standstill or exceed judicial authority, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 409, comma 2, 3, 4 e 5 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A scheduling notice issued by the investigating judge following a request for dismissal is not an abnormal act admissible for cassation review unless it causes a procedural standstill or exceeds judicial authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA ( sul ricorso proposto da: MANZO FRANCESCO nato a BRINDISI il 22/05/1955 avverso il decreto del 07/05/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAf\) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia impugnato, è stata fissata udienza a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero, nel procedimento n. 1796 /20 , mod. 45, proposta da Francesco Manzo, denunciante per reati di cui agli artt.323 e 479 cod. pen.
2. Avverso il descritto decreto, come precisato con decreto del 4 maggio 2021 e confermato con successivo decreto del 7 maggio, propone ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo dei difensore, deducendo l'abnormità del provvedimento, in quanto l'avviso di udienza non contiene l'ordine di notifica alle persone sottoposte ad indagine, a norma dell'art. 409, comma 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen., dovendosi considerare tali anche i destinatari della denuncia, pur se non iscritti a mod. 21.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. non rientrando il provvedimento censurato nella categoria degli atti ricorribili per cassazione sotto il profilo prospettato. Si rileva, invero, che non si tratta di atto abnorme, tale da legittimare il ricorso proposto, non risultando l'avviso in parola, adottato secondo il ricorrente, in violazione del contraddittorio di cui all'art. 409 cod. proc. pen., atto che esorbita le attribuzioni dell'autorità giudiziaria che lo ha emanato, né che determina un'insuperabile stasi procedimentale, o del tutto extra ordinem.
E' noto, infatti, che va escluso ogni profilo di abnormità quando si sia in presenza di un provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo e anche se mal esercitato, salvo il caso limite che ad esso consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità, da parte del Pubblico ministero, di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nei corso del procedimento (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, p.m. in proc. Ebrima, Rv. 270273; Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, pm in proc.
Chen, Rv. 269080; Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, Morra, Rv. 258569). Del resto si rileva che ove, pur avendo proceduto all'iscrizione a modello 45, il Pubblico ministero scelga di sottoporre al Giudice richiesta di archiviazione, questi non possa rifiutare l'esame degli atti al quale deve provvedere fissando l'udienza, nel caso di opposizione. 3.1.Inoltre, si rileva che sia l'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. che l'art. 127, comma 1, cod. proc. pen. le cui forme sono testualmente richiamate dal citato art. 409 cod. proc. pen. (pur non implicando il descritto richiamo, di per sé, la ricezione completa del relativo modello procedimentale:
Sez. U, del 6 novembre 1992, Ric. Bernini, con riferimento alla non ricorribilità del provvedimento conclusivo della sequenza procedimentale) fanno espresso e testuale riferimento, tra i soggetti destinatari dell'avviso per l'udienza camerale, fissata a seguito di opposizione, all'indagato.
4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere est