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Ordinanza — n. 4423/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of defense counsel signature under new procedural law requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4423/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally without a qualified defense lawyer's signature. The appellant argued they were unaware of the prior judgment, but the court noted the filing occurred after a 2017 law change mandating lawyer signatures for cassation petitions. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 1 comma 63 legge 103/2017: Cassation appeals filed personally after August 3, 2017, are inadmissible unless signed by a defense lawyer registered in the special register.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense lawyer signature requirement law 103/2017 procedural reform personal filing consequences court costs and fines revisione della sentenza penale ricorso straordinario per nullità azione revocatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 1 comma 63 legge 23 giugno 2017, n. 103
Questa, all'art. 1, comma 63, ha modificato l'art.
Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 571 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 175 comma 6 cod. proc. pen.
272011), stante il tenore letterale dell'art. 175, comma 6, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 45 cod. proc. pen
(ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) per i quali la Corte di cassazione è investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

la seguente (01)i ANZA sul ricorso proposto da: PAVAL AUREL nato il 29/01/1986 les avverso l'ordinanza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIil/e/I/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Paval Aurei, diretta ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna del 11 novembre 2011, pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione, per i reati di lesioni gravi e minacce aggravate. 2.Avverso la descritta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato di persona denunciando di non aver mai avuto conoscenza della sentenza di condanna in esecuzione, pronunciata nella sua contumacia.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103. Questa, all'art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 3.2.Va aggiunto che il caso in esame non rientra tra quelli, estranei all'ambito di applicazione della nuova disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) per i quali la Corte di cassazione è investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011), stante il tenore letterale dell'art. 175, comma 6, cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensor