Cassation appeal against agreed sentence dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against a sentence applying an agreed penalty inadmissible. The appellant argued for a violation of procedural rights regarding the justification of acquittal, but the Court held that appeals against agreed sentences are strictly limited to specific statutory grounds. Since the appeal did not address the required issues such as the expression of the defendant's will or legal qualification errors, it was rejected without substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentences applying agreed penalties are admissible only for specific statutory grounds, excluding general procedural violations unrelated to the agreement's validity or legal qualification.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA Ot( 6b2i-u9 sul ricorso proposto da: CAMPOSEO PASQUALE nato a OSTUNI il 07/05/1999 avverso la sentenza del 10/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI Agrif dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ha applicato la pena concordemente richiesta dalle parti a Pasquale Camposeo, in relazione al reato ascrittogli di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. 2.Avverso la descritta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, l'imputato deducendo violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo la giustificazione addotta, sul punto, priva di considerazioni sulla responsabilità e carente dal punto di vista dell'indicazione dell'insussistenza di ragioni legittimanti il proscioglimento.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Si rileva che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.).
E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Errore manifesto non rilevabile in questo caso.
4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere es