Italian Court dismisses appeal claiming lack of sentencing reasoning and non-punishment cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Cecala inadmissible regarding both sentencing reasoning and a claimed cause of non-punishment. The appellant argued the lower court failed to justify the sentence or recognize non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, noting sufficient motivation existed, the sentencing discretion is broad, and the non-punishment argument was entirely new and unsupported by the appellate record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The court's determination of the penalty within the statutory range constitutes a valid exercise of discretion without requiring specific justification for every element, and a new claim of non-punishment must be substantiated by the existing case file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECALA ANTONINO nato a CACCAMO il 24/11/1975 avverso la sentenza del 18/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
n 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha riformato la condanna emessa dal Tribunale di Termini Imerese, in data 18 dicembre 2017, nei confronti di Antonino Cecala, riducendo la pena allo stesso irrogata in quella di mesi sei giorni venti di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 614 cod. pen. (capo a) e artt. 81, comma 2, 581 cod. pen. (capo b).
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della pena edittale nel minimo e sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, questo, nella specie, risulta supportato da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione, peraltro essendo intervenuta per la pena irrogata, una riduzione in melius (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.
Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). Il dedotto vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità appare motivo inedito, tenuto conto che dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, non risulta alcuna richiesta in tal senso.
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il consigliere estensore f1/4.-71; Il Pre