Italian court dismisses appeal against agreed sentence for lack of statutory grounds under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the agreed sentence inadmissible, ordering the appellant to pay fines. The appellant argued the lower court lacked grounds for acquittal, but the court noted that under the new 2017 law, appeals against agreed sentences are strictly limited to specific legal qualifications and the expression of the defendant's will. The court found no manifest error in the legal characterization of the facts, thus rejecting the procedural defect claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences are restricted to specific statutory grounds, excluding general claims of lack of acquittal grounds, and manifest errors in legal qualification must be objectively evident.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATARO MICHELE nato a MILANO il 16/01/1957 avverso la sentenza del 12/11/2019 del TRIBUNALE di TARANTOocei dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha applicato a Michele Pignataro la pena concordemente richiesta dalle parti, in relazione al concorso nel reato di cui agli artt. 81, 595, comma 3, 99 comma 4, cod. pen. 2.Avverso la sentenza propone, per il tramite del difensore ricorso per cassazione l'imputato, denunciando vizio di motivazione relativo alla carenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Si rileva che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.).
E' orientamento pacifico di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026) quello secondo il quale, senza escludere qualsiasi intervento del giudice rispetto all'accordo raggiunto dalle parti, questo deve essere limitato alla verifica della corretta qualificazione giuridica proposta, onde evitare improprie derubricazioni non riguardanti in alcuna parte la pena, ma solo la qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Il giudice, cioè, è chiamato ad esercitare il proprio potere di controllo sulla proposta, con la finalità esclusiva di impedire distorsioni dello strumento processuale del rito speciale prescelto, limitando il proprio intervento a rilevare errori macroscopici, senza che gli sia richiesta una particolare attività di analisi e verifica del compendio processuale ben noto, invece, alle parti. Errore manifesto non rilevabile in questo caso.
4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc, pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice