Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4401/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4401/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4401/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVELLI FRANCESCO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 04/03/1977 avverso la sentenza del 12/06/2019 del TRIBUNALE di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; VelaU../,:3;A 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di-I:kerne., in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace di Verbania il 8 novembre 2018, nei confronti di Francesco Iacovelli, in relazione al reato di cui all'art. 581 cod. pen. di euro quattrocento di multa, oltre al risarcimento in favore della parte civile, liquidato in euro quattrocento.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 cod. pen; Ordinanza — n. 4401/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata, il Tribunale di-I:kerne., in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace di Verbania il 8 novembre 2018, nei confronti di Francesco Iacovelli, in relazione al reato di cui all'art. 581 cod. pen. di euro quattrocento di multa, oltre al risarcimento in favore della parte civile, liquidato in euro quattrocento.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricorso per risarcimento danni recupero dei costi risarcimento alle vittime di reati azione civile risarcimento per atto illecito rimborso delle spese di viaggio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 cod. pen
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di-I:kerne., in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace di Verbania il 8 novembre 2018, nei confronti di Francesco Iacovelli, in relazione al reato di cui all'art. 581 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVELLI FRANCESCO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 04/03/1977 avverso la sentenza del 12/06/2019 del TRIBUNALE di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

VelaU../,:3;A 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di-I:kerne., in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace di Verbania il 8 novembre 2018, nei confronti di Francesco Iacovelli, in relazione al reato di cui all'art. 581 cod. pen. di euro quattrocento di multa, oltre al risarcimento in favore della parte civile, liquidato in euro quattrocento.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando violazione degli artt. 190, 530, 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in ordine alla valutazione delle prove, nonché vizio di motivazione in relazione all'entità delle spese liquidate in favore della parte civile. Si assume che, a fronte della riqualificazione del fatto da lesioni personali in percosse, a parere del ricorrente, si sarebbe dovuti giungere alla compensazione, totale o parziale delle spese in favore della costituita parte civile. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto devolve, con il primo motivo, censure identiche a quanto prospettato con i motivi di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione logica, coerente ed immune da censure di ogni tipo.

Comunque la critica non è consentita in sede di legittimità. La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso, non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 3.1.11 secondo motivo è, del pari, inammissibile tenuto conto, comunque, della soccombenza dell'imputato nel primo grado di giudizio, legittimante la condanna alle spese di costituzione sostenute dalla parte civile.

Del resto, in tema di pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita, la decisione del giudice del merito sull'istanza di compensazione è espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, incensurabile in cassazione (Sez. 3, n. 9344 del 15/07/1994, Rv. 198802), essendo, in questo caso, basata, evidentemente, sulla soccombenza dell'imputato, pur a fronte dell'operata diversa qualificazione della condotta.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il consigliere es