Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4394/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fine for theft, ruling detailed sentencing justification only required for extreme penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4394/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued the lower court failed to provide detailed reasoning for the €400 fine, ignoring statutory sentencing criteria and personal circumstances. The court ruled that specific justification is mandatory only when the penalty approaches the statutory maximum or exceeds the average, which did not apply here as the fine was moderate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133, 133-bis cod. pen.; Detailed reasoning regarding sentencing criteria is required only when the penalty imposed is close to the statutory maximum or exceeds the average, not for moderate sanctions.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sentencing criteria justification penal fine determination statutory maximum threshold procedural costs award risarcimento per errore giudiziario modalità di calcolo dell'ammenda pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 612 cod. pen.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Brescia ha condannato Mario Rosa alla pena di euro quattrocento di multa, in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
La sentenza impugnata avrebbe omesso ogni motivazione in relazione alla determinazione dell'entità della multa irrogata neppure ricorrendo a espressioni stereotipate e senza procedere alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 133-bis cod. pen.
La sentenza impugnata avrebbe omesso ogni motivazione in relazione alla determinazione dell'entità della multa irrogata neppure ricorrendo a espressioni stereotipate e senza procedere alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.
art. 612 cod. pen
Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Brescia ha condannato Mario Rosa alla pena di euro quattrocento di multa, in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen.
art. 133 cod. pen
La sentenza impugnata avrebbe omesso ogni motivazione in relazione alla determinazione dell'entità della multa irrogata neppure ricorrendo a espressioni stereotipate e senza procedere alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali
di irrogare una pena in misura media (come quella irrogata nel caso di specie, trattandosi di reato punito con pena pecuniaria fino a un massimo di euro 1.032,00) o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez.
Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSA MARIO nato a TRAVAGLIATO il 10/03/1943 avverso la sentenza del 17/02/2020 del GIUDICE DI PACE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Brescia ha condannato Mario Rosa alla pena di euro quattrocento di multa, in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 132, 133 e 133-bis cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe omesso ogni motivazione in relazione alla determinazione dell'entità della multa irrogata neppure ricorrendo a espressioni stereotipate e senza procedere alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., disattendendo, peraltro, la stessa richiesta di pena della parte pubblica (euro trecento di multa). Né sono state considerate le condizioni personali dell'imputato, pensionato, ammesso al patrocinio gratuito. 3.11 ricorso è inammissibile.

Occorre osservare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito la scelta, implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media (come quella irrogata nel caso di specie, trattandosi di reato punito con pena pecuniaria fino a un massimo di euro 1.032,00) o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;

Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere sensore