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Ordinanza — n. 4392/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4392/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4392/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, il 5 luglio 2017, nei confronti di Alessandro Labonia e Vincenzo Mariano (nonché Angelo Bianco non ricorrente), alla pena di anni uno di reclusione per il primo e a quella di anni uno mesi quattro giorni venti di reclusione per il secondo, in relazione al reato ascritto, di cui all'art. 588 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 588 cod. pen; Ordinanza — n. 4392/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 588 cod. pen.

Parole chiave

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circostanza attenuante risarcimento per atto illecito omissione di soccorso difesa penale obbligo di ridurre il danno minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 588 cod. pen
Alessandro Labonia denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 588 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LABONIA ALESSANDRO nato a TARANTO il 05/02/1979 MARIANO VINCENZO nato a TARANTO il 27/08/1964 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, il 5 luglio 2017, nei confronti di Alessandro Labonia e Vincenzo Mariano (nonché Angelo Bianco non ricorrente), alla pena di anni uno di reclusione per il primo e a quella di anni uno mesi quattro giorni venti di reclusione per il secondo, in relazione al reato ascritto, di cui all'art. 588 cod. pen.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore, con distinti atti di impugnazione. 2.1. Alessandro Labonia denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 588 cod. pen. e vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza del numero minimo delle persone, necessario ad integrare il reato di rissa. Si sostiene che non vi sarebbe la prova, emersa nel giudizio di merito, circa la partecipazione alla colluttazione di tre persone e, dunque, sarebbe carente un elemento necessario alla corretta qualificazione giuridica della condotta. 2.2.

Vincenzo Mariano denuncia vizio di motivazione, nella forma del travisamento del fatto, circa la partecipazione alla colluttazione del ricorrente, essendo soltanto intervenuto per difendersi dall'aggressione subita da Labonia e Bianco e non essendo sufficiente a provare la partecipazione alla rissa, l'aver prodotto una lesione. 2.2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione delle legge penale, in relazione al trattamento sanzionatorio, tenuto conto del comportamento collaborativo dell'imputato, successivo alla commissione del reato, tale da consentire la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso proposto da Alessandro Labonia è generico e non si confronta con il contenuto logico e coerente della motivazione dei giudici di merito, dalla quale risulta l'accertamento, in fatto (anche attraverso l'arrivo sul posto di personale di polizia giudiziaria nelle immediatezze), della partecipazione alla rissa, originata da un alterco tra Bianco e Mariano, sfociato poi nella colluttazione che aveva visto coinvolti tutti e tre gli imputati, nel corso della quale il Bianco aveva riportato anche una ferita da arma da taglio. 3.1.11 ricorso proposto da Mariano è, per un verso, genericamente formulato, per altro verso, reiterativo di identici motivi di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esauriente e logica.

Peraltro si osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in relazione ai vizi deducibili con il ricorso di legittimità, non è consentito prospettare il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito decisione (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217, N. 27429 del 2006 Rv. 234559, N. 39048 del 2007 Rv. 238215, N. 25255 del 2012 Rv. 253099), mentre può essere dedotto il solo vizio di "travisamento della prova". 3.2.Infine, si osserva che il secondo motivo è inammissibile in quanto attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nella specie giustificato adeguatamente dal giudice di merito, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, che ha valorizzato i precedenti penali e l'elevata gravità del fatto.

Il motivo dedotto, quindi, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, motivato il diniego delle generiche in ragione anche dei precedenti penali (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). 4.All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estenso