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Ordinanza — n. 4377/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4377/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4377/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, in data 29 gennaio 2020, nei confronti di Giovanni Iacono, in relazione ai reati ascrittigli, di cui agli artt. 624, 625 n. 7, cod. pen. (capo a) e 81, 493 cod. pen. (capo b), alla pena di anni due di reclusione ed euro 400 di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4377/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione sanzioni penali revisione della sentenza penale pentito criminalità persistente adeguamento della pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACONO GIOVANNI nato a VITTORIA il 11/03/1962 avverso la sentenza del 28/04/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, in data 29 gennaio 2020, nei confronti di Giovanni Iacono, in relazione ai reati ascrittigli, di cui agli artt. 624, 625 n. 7, cod. pen. (capo a) e 81, 493 cod. pen. (capo b), alla pena di anni due di reclusione ed euro 400 di multa.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e circa l'aumento operato per la recidiva, senza rispondere alle censure proposte con il gravame. 3.11 ricorso attiene al trattamento sanzionatorio, nella specie supportato da sufficiente e logica motivazione, peraltro risultando la pena irrogata, indicata in misura distante dal massimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;

Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).

Anche l'aumento per la recidiva risulta supportato da adeguata motivazione, non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 '.. Il Consigliere estensore . -›- ,. " '-‘,‘ Il Presidente Barbara C