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Ordinanza — n. 4370/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4370/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Marco D'Attilo's appeal against a second-instance judgment inadmissible due to genericity. The appellant argued that the appellate court had addressed specific contradictions in testimony, but the court found the appeal merely restated the lower court's reasoning without explaining why the grounds were specific. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Criminal Procedure Code, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 606, commi 1 e 3 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks specific grounds, as the appellant must explicitly demonstrate why the appellate court's reasoning contradicts the first-instance judgment rather than merely repeating it.

Parole chiave

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generic appeal grounds specificity requirement Criminal Procedure Code inadmissible appeal second instance review attendibilità dei testimoni parzialità dell'esperto allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 606, commi 1 e 3 c.p.p.
La precisazione dei contorni di tale specificità è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dall'art. 606, commi 1 e 3, cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 603 cod. proc. pen
Né si illustra, puntualmente, la ragione per la quale la prova testimoniale richiesta ex art. 603 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è, infatti, l'enunciazione dei motivi di impugnazione per i quali il requisito della specificità è riferito alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DATTILO MARCO nato a TERMINI IMERESE il 24/10/1967 avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello proposto da Marco D'Attilo in relazione alla condanna alla pena ritenuta di giustizia, emessa dal Tribunale di Termini Imerese, in data 27 marzo 2017, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81, 612, comma 2, 61 n. 10 cod. pen.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando erronea applicazione degli artt. 581, 591 e 592 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello da un lato affronta i motivi di appello confutandoli, dall'altra afferma la genericità del gravame, rendendo, quindi, motivazione contraddittoria. In definitiva, si assume che la Corte territoriale è entrata nel merito delle censure, raffrontando anche le dichiarazioni testimoniali onde far emergere le contraddizioni che, dunque, non erano generiche, così come non lo sarebbe la richiesta di rinnovazione istruttoria onde assume la testimonianza della teste Bisesi. 3.11 ricorso è generico e, dunque, inammissibile.

Il vizio prospettato risulta soltanto enunciato. Decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) è, infatti, l'enunciazione dei motivi di impugnazione per i quali il requisito della specificità è riferito alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La precisazione dei contorni di tale specificità è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dall'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.).

Nella specie, il ricorrente, in definitiva assume che i motivi di appello non erano generici perché la Corte territoriale li ha elencati e spiegati, non illustra, invece, perché questi sarebbero specifici rispetto alla motivazione del primo giudice. Né si illustra, puntualmente, la ragione per la quale la prova testimoniale richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. è prova decisiva per la posizione del ricorrente.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barba ) a Calaselice Eduardo De Gregorio (...„L. -17 C P