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Ordinanza — n. 4369/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4369/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4369/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINO DOMENICO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 05/01/1957 avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO COhilato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Crotone, in data 26 aprile 2018, nei confronti di Domenico Giardino, rideterminando le pene principale ed accessorie irrogategli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in quella di anni tre di reclusione con pene accessorie di pari durata, in relazione ai reati di cui agli artt. 216, comma 1 e 2 n. 1, 219, comma 1 e 2, 223, Legge fall. (bancarotta fraudolenta per distrazione bancarotta documentale).

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4369/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, considerato il motivo devoluto.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa risarcimento per atto illecito danno patrimoniale procurato con astuzia sanzioni pecuniarie truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Crotone, in data 26 aprile 2018, nei confronti di Domenico Giardino, rideterminando le pene principale ed accessorie irrogategli, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINO DOMENICO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 05/01/1957 avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO COhilato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Crotone, in data 26 aprile 2018, nei confronti di Domenico Giardino, rideterminando le pene principale ed accessorie irrogategli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in quella di anni tre di reclusione con pene accessorie di pari durata, in relazione ai reati di cui agli artt. 216, comma 1 e 2 n. 1, 219, comma 1 e 2, 223, Legge fall. (bancarotta fraudolenta per distrazione bancarotta documentale).

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, deducendo, con il primo motivo, errata applicazione dell'art. 216, comma 1 n. 1, Legge fall. Nel reato di bancarotta fraudolenta il fallimento, per il ricorrente, deve essere voluto e previsto anche nella forma del dolo eventuale e il dissesto deve essere conseguenza dell'azione od omissione dell'agente, dovendo quindi sussistere il nesso causale tra la condotta distrattiva ed il fallimento. Con tale ricostruzione non si allinea, per il ricorrente, la motivazione della pronuncia impugnata. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia errata applicazione dell'art. 216, comma 3, Legge fall. in relazione al diniego della attenuante della particolare tenuità del fatto, da valutarsi non già in relazione all'entità del passivo e alla differenza tra attivo e passivo, quanto all'effettiva diminuzione patrimoniale cagionata alla massa.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen. 3.1. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; di talché l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va, altresì, precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Orbene, nel caso al vaglio, si osserva che non residua alcun motivo non oggetto della rinuncia, se non quelli relativi al trattamento sanzionatorio, rispetto ai quali è stata accolta la quantificazione della pena concordata dalle parti. Inoltre, non si ravvisa alcuna carenza o illogicità della motivazione, circa la formazione della volontà di accedere al concordato, avendo la Corte territoriale dato compiutamente atto dell'intervenuto accordo tra le parti, in merito al trattamento sanzionatorio migliorativo.

4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, considerato il motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Bar