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Ordinanza — n. 4142/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4142/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4142/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato la pena concordata a Mhemeti Xhensil in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ora non è più proponibile il ricorso personale dell'imputato. Né vale la sottoscrizione del difensore avv. Francesca Bertarelli, non iscritta nell'albo di cui all'art. 613 cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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art. 613 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 4142/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ora non è più proponibile il ricorso personale dell'imputato. Né vale la sottoscrizione del difensore avv. Francesca Bertarelli, non iscritta nell'albo di cui all'art. 613 cod.proc.pen.

Parole chiave

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violenza o minaccia contro le autorità disobbedienza militare prova del timore di persecuzione pericolo di collusione con testimoni reati violenti pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod.proc.pen
Francesca Bertarelli, non iscritta nell'albo di cui all'art. 613 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHMETI XHENSIL nato il 08/06/1996 avverso la sentenza del 28/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato la pena concordata a Mhemeti Xhensil in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ora non è più proponibile il ricorso personale dell'imputato. Né vale la sottoscrizione del difensore avv. Francesca Bertarelli, non iscritta nell'albo di cui all'art. 613 cod.proc.pen.

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proò.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos