Cassation appeal dismissed as inadmissible because statutory conditions for discretionary sentencing reduction were not met.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Federica Salvetti inadmissible regarding a reduction in her sentence for drug, weapons, and money laundering offenses. The appellant argued that Article 129 of the Code of Criminal Procedure should apply, yet the lower court determined the penalty based on the parties' concurred requests after all other grounds were waived. The court ruled that the specific prerequisites for invoking Article 129 were absent, rendering the request legally inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The request for discretionary reduction of the penalty under Article 129 is inadmissible when the statutory conditions for its application are not met, even if the parties have concurred in the request.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVETTI FEDERICA nato a BRENO il 06/10/1972 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAclato-avv+sc~---- Udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; • Ritenuto: — che la Corte di appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe indicata ha rideterminato il trattamento sanzionatorio dell'appellante SALVETTI Federica ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine ai reati alla stessa contestati, concernenti la violazione della disciplina sugli stupefacenti, sulle armi e la ricettazione che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. che la pena risulta determinata, secondo quanto specificata in sentenza, sulla base della concorde richiesta delle parti previa rinuncia di tutti gli altri motivi di impugnazione e che non sussistevano in ogni caso i presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; che quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamentcrdella somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 Il Consigliefe'estenso Il Presidente POSI -FATA NCANCfLERA 7 p 2022 N,1 4 RE ES