Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of concrete grounds to declare non-punishability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing for a declaration of non-punishability without providing concrete facts to support this claim. The court ruled that such a request lacks the necessary specificity required by law and that the plea bargain procedure precludes re-examining the legal qualification of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea bargain proceedings, the appeal must be concrete; a generic request for non-punishability without specific grounds is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL YAHMIDI MOHAMED AMINE nato il 31/03/1984 avverso la sentenza del 05/07/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; Ritenuto: -- che il Tribunale di Agrigento, con la sentenza in epigrafe ha applicato a MOHAMED AMENE EI Yahmidi la pena concordata, ex articolo 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'articolo 73 D.P.R. n. 309/1990; -- che il ricorso per cassazione proposto dall'imputato, in punto di vizio di motivazione e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato perché in tema di "patteggiamento", il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez.
V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. Il n. 5240, 14 gennaio 2009). --che l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'articolo 129 C.P.P. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.(Sez.
IV .34494, 17 ottobre 2006). che il gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per l'invocata declaratoria immediata di non punibilità; che, conseguentemente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 3.000,00 P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CAN,[7.i..!.F.T.Hi