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Ordinanza — n. 4133/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4133/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4133/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOULED SAID MOUNIR nato il 29/03/1987 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; Ritenuto: - che la Corte di appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di AOULED Said Mounir per i reati di cui agli artt.611 cod. pen. e 73 d.P.R. 309\90; - che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti processuali; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando il vizio di motivazione in punto di diniego delle generiche, quantificazione della pena e mancata esclusione della recidiva; - che nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva alle gravi modalità della condotta ed alla capacità a delinquere dell'imputato; - che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall'articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez.

Regesto Legislator

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articolo 133 C.P, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 4133/2022 — snpen · Corte di Cassazione: IV n.41702, 26 ottobre 2004). Nella fattispecie, la Corte di appello ha fatto riferimento alla capacità a delinquere dell'imputato; - che il giudice del merito, nel non escludere la recidiva, ha correttamente richiamato la reiterazione della medesima tipologia di reati come indice sintomatico di una condizione attuale di pericolosità. - che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P. Q.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti cause penali atto sessuale con un detenuto recidiva nell'infrazione reati sessuali gravi

Disposizioni normative citate

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articolo 133 C.P
art. 616 c.p
- che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOULED SAID MOUNIR nato il 29/03/1987 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; Ritenuto: - che la Corte di appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di AOULED Said Mounir per i reati di cui agli artt.611 cod. pen. e 73 d.P.R. 309\90; - che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti processuali; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando il vizio di motivazione in punto di diniego delle generiche, quantificazione della pena e mancata esclusione della recidiva; - che nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva alle gravi modalità della condotta ed alla capacità a delinquere dell'imputato; - che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall'articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez.

IV n.41702, 26 ottobre 2004). Nella fattispecie, la Corte di appello ha fatto riferimento alla capacità a delinquere dell'imputato; - che il giudice del merito, nel non escludere la recidiva, ha correttamente richiamato la reiterazione della medesima tipologia di reati come indice sintomatico di una condizione attuale di pericolosità. - che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 Il Presidente D E TAT,N A CELLE»