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Ordinanza — n. 4132/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against second-instance plea bargain sentence as manifestly unfounded due to waiver of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4132/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Diop Babacar inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defendant argued the second-instance judge failed to verify dismissal prerequisites and sentencing grounds, yet the court noted the parties had concurred in the plea bargain and the defendant waived all appeal grounds. Consequently, the court ruled that the second-instance judge was legally bound to limit its review to non-waived issues, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; In plea bargain appeals where the defendant waives all grounds, the second-instance court is limited to reviewing non-waived issues, and an appeal lacking such grounds is manifestly unfounded.

Parole chiave

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plea bargain appeal waiver of appeal grounds manifestly unfounded appeal second instance review procedural costs award sanzione disciplinare dell'avvocato caso poco grave oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
In tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 13 Cost.
art. 129 cod. proc. pen
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP BABACAR nato il 05/05/1997 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOctate-avv.ise-al-Fe-~ udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 33977/2021

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 8 giugno 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 7 marzo 2020 del Tribunale di Torino, su concorde richiesta delle parti e rinuncia ai motivi di gravame, ha ridotto la pena inflitta a Diop Babacar per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato ricorre per cassazione perché il Giudice si era limitato a conformarsi alla richiesta delle parti senza verificare i presupposti del proscioglimento e la motivazione sulla pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato. In tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass., Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

RG 33977/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigli