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Ordinanza — n. 4130/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of merit regarding generic mitigating circumstances versus recidivism equivalence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4130/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision on mitigating circumstances was not arbitrary. The appellant argued for a lack of motivation regarding the equivalence between generic mitigating factors and specific recidivism, citing a 12-page criminal record. The court held that such discretionary evaluations are immune from cassation review unless they result in illogical reasoning or pure arbitrium, finding the lower court's justification sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 113 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot review discretionary judgments on the equivalence of mitigating circumstances and recidivism unless the reasoning is illogical or arbitrary.

Parole chiave

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lack of motivation generic mitigating circumstances specific recidivism discretionary judgment cassation inadmissibility attenuazione della pena registrazione clandestina di conversazioni condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 113 cod. proc. pen.
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte Costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCHETTI RAFFAELE nato a NAPOLI il 18/06/1948 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 33910/2021

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 22 aprile 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 3 ottobre 2018 del Tribunale di Napoli che aveva condannato Raffaele Moschetti alle pene di legge per i reati di cui agli art. 171- ter, comma 1, lett. c), I. n. 633 del 1941 e 648 cpv cod. pen.

2. L'imputato ricorre per cassazione eccependo il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta affatto con la motivazione della sentenza della Corte territoriale che ha sostenuto la correttezza del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale in considerazione di un certificato penale di 12 pagine per contrabbando di tle, violazione del diritto d'autore e ricettazione. Va evidenziato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass., Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).

La decisione è pertanto immune da censure. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

RG 33910/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente LMAcrì Giulio Sarno DEPOSITATA IN CANC7EL