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Ordinanza — n. 4127/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual findings on spousal liability for building crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the appellate court's factual findings regarding the defendant's liability. The appellant argued that his wife was the sole instigator of the illegal building works, but the lower courts found sufficient evidence of his participation and shared interest. The Supreme Court ruled that such factual disputes cannot be re-examined in a cassation proceeding, which is limited to legal errors, not new fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; In criminal appeals, challenges to the factual basis of a conviction regarding joint liability are inadmissible unless the lower court's reasoning is logically flawed or arbitrary.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual findings cassation spousal joint liability illegal building crimes re-examination of facts responsabilità dell'architetto committente della costruzione responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 44, lett. b) D.P.R. 380/01
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 49719 del 25/09/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTE BRUNO nato a NAPOLI il 25/06/1977 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; Ritenuto: che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di PIACENTE Bruno per il reato di cui agli ara. 110 cod. pen. e 44, lett.

b) d.P.R. 380\01; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'erronea interpretazione delle risultanze processuali, in quanto non risultava provata la qualità di committente dei lavori fatti eseguire dalla moglie; che, nella specie, la Corte territoriale ha posto in evidenza plurimi dati fattuali ritenuti indicativi della compartecipazione del ricorrente all'esecuzione delle opere e dell'interesse alla realizzazione delle stesse; che il ricorso formula censure in fatto, non suscettibili di analisi in questa sede di legittimità; che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;

— che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di reati edilizi, la responsabilità di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall'altro deve essere fondata su elementi oggettivi come il comune interesse all'edificazione, l'adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni, l'acquiescenza prestata all'esecuzione dell'intervento edilizio, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l'espletamento di attività di controllo sull'esecuzione delle opere, la presentazione di istanze concernenti l'immobile o l'esecuzione di qualsiasi altra attività indicativa di una partecipazione alla costruzione illecita. (Sez. 3 - , Sentenza n. 49719 del 25/09/2019 Ud. (dep. 06/12/2019 ) Rv. 277469).

La Corte del merito risulta aver fatto corretto uso del richiamato principio; — che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente P OS ATA chhic Luswa r 7 F 1