Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding statutory mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Doria's appeal inadmissible because it failed to provide specific grounds challenging the lower court's decision. Doria argued for the recognition of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the appeal contained no concrete references to the contested sentence. The court ruled that such appeals must directly confront the judgment, noting that the lower court properly excluded these circumstances based on Doria's serious criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it lacks specific grounds for complaint, as generic assertions without concrete references to the contested decision do not satisfy the requirement for a valid legal challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORIA LUIGI nato a NAPOLI il 05/07/1971 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
RITENUTO IN FATTO
1. - La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale Doria Luigi era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e C 5.000 di muleta, in continuazione con altro fatto già giudicato, per il reato di cui all'art. 73 e 80 lett.
a) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non specifica che non si confronta con la sentenza impugnata. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di un assunto smentito dalla semplice lettura della sentenza impugnata che ha escluso il riconoscimento delle menzionate attenuanti in quanto il ricorrente è persona gravata da precedenti penali anche gravi.
Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione, ed essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021 Il Con