Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for omitting minor fact qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower courts failed to qualify a specific fact regarding the rudimentary nature of the drug trafficking activity. The court rejected this, noting that the quantity of drugs and organizational structure clearly negated the 'rudimentary' characterization, aligning with established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on the omission of a minor fact qualification is inadmissible if the lower court adequately addressed the factual context and applied consistent legal reasoning to exclude the alleged minor nature of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EME JOHN nato il 22/11/1975 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 33825/2021
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 26 febbraio 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 15 luglio 2020 del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato John Eme alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato ricorre per cassazione eccependo il vizio di motivazione per l'omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Evidenzia che il materiale in sequestro era strumentale a una qualsiasi attività di spaccio e anzi denotava una condotta rudimentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche censure di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito. A seguito di segnalazione da fonte confidenziale, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Castel Volturno avevano effettuato un appostamento presso il civico 23/25 di via Reggio Emilia a Castelvolturno - Pineta mare per verificare lo svolgimento dell'attività di spaccio. I verbalizzanti avevano deciso d'intervenire e avevano trovato l'imputato che cercava di uscire.
L'avevano fermato e perquisito con esito positivo per la presenza di un involucro di cocaina del peso lordo di grammi 11,1 e della somma di euro 315 nel portafogli. La perquisizione domiciliare aveva dato esito parimenti positivo per la presenza di una dose di cocaina del peso lordo di grammi 19,77, da cui era possibile ricavare 86 dosi medie singole, tre bilancini di precisione, tre rotoli di buste di cellophane, un rotolo di carta stagnola e una scatola aperta contenente bicarbonato di sodio purissimo. Durante la convalida dell'arresto, l'imputato aveva ammesso l'addebito, sostenendo che aveva ripreso a spacciare per necessità economiche dopo circa tre anni d'inattività.
Con motivazione immune da censure la Corte territoriale ha escluso il fatto di lieve entità, per la rilevante quantità di stupefacente e per l'organizzazione nient'affatto rudimentale dell'attività. La decisione è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass., Sez. 4, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in RG 33825/2021 data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ut ala Macrì Giulio Sarno (II