Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing, ruling legal qualification cannot be re-examined in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had applied a negotiated sentence for tax evasion, which the appellant now contests. The Court held that plea bargain proceedings preclude re-examining the legal qualification of the crime in the appeal stage, as the prosecution's offer implies a waiver of nullity exceptions. Consequently, the appeal was rejected because the sentencing judge correctly applied the law and the facts supported the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 81 cod. pen.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: In plea bargain proceedings, the appeal cannot raise issues incompatible with the prosecution's offer, as the legal qualification of the crime is presumed accepted and cannot be re-examined.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASEMI ARBEN nato il 28/06/1986 avverso la sentenza del 31/05/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOclete-auscisliug_pkti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; Ritenuto: -- che il G.I.P. del Tribunale di Milano, con con la sentenza in epigrafe indicata ha applicato a KASEMI Arben la pena concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309/1990; -- che, in tema di "patteggiamento", il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez.
V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. Il n. 5240, 14 gennaio 2009). Va aggiunto che l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'articolo 129 C.P.P. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.(Sez.
IV .34494, 17 ottobre 2006). -- che, nella fattispecie, il giudice ha compiutamente richiamato le risultanze degli atti di indagine acquisiti ed ha rilevato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l'insussistenza delle condizioni di applicabilità dell'articolo 129 C.P.P. e la corretta quantificazione della pena; -- che, conseguentemente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 3.000,00 P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17.12.2021 Il Consiglieré_esteritbrè--) Il Presidente /./ IN CA N t. „94: FA