Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4121/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4121/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4121/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGREZZA MICHELE nato a TARANTO il 11/05/1967 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TAV nN-T dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; A Ritenuto: che la Corte d'Appello di Taranto con la sentenza in epigrafe indicata ha riformato, applicando la continuazione e rideterminando la pena, la sentenza appellata con la quale ALLEGREZZA Michele era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, 648 cod. pen. e 171-ter legge 633/41; — che l'interessato, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata, limitandosi a generiche considerazioni; --che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. ex pl.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 4121/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TAV nN-T dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; A Ritenuto: che la Corte d'Appello di Taranto con la sentenza in epigrafe indicata ha riformato, applicando la continuazione e rideterminando la pena, la sentenza appellata con la quale ALLEGREZZA Michele era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, 648 cod. pen. e 171-ter legge 633/41; — che l'interessato, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata, limitandosi a generiche considerazioni; --che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. ex pl.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione del diritto d'autore diritto morale dell'autore compenso per diritto d'autore restrizione del diritto d'autore motivi di cassazione canoni non corrisposti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGREZZA MICHELE nato a TARANTO il 11/05/1967 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TAV nN-T dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; A Ritenuto: che la Corte d'Appello di Taranto con la sentenza in epigrafe indicata ha riformato, applicando la continuazione e rideterminando la pena, la sentenza appellata con la quale ALLEGREZZA Michele era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, 648 cod. pen. e 171-ter legge 633/41; — che l'interessato, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata, limitandosi a generiche considerazioni; --che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. ex pl.

Sez. V n. 28011, 26 giugno 2013 e Sez. Il n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la mancanza di specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda l'impugnazione. che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente