Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4118/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual challenges rather than legal errors in building code case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4118/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised factual objections instead of legal errors. The lower court had confirmed criminal liability for violating seismic and reinforced concrete building regulations after verifying the discrepancy between constructed works and permits. The Supreme Court ruled that such factual re-evaluations are not suitable for a legality review when the lower court's reasoning remains logically coherent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on factual disputes or requests for a new trial of the case are inadmissible in the Court of Cassation if the lower court's decision is supported by a rational and coherent argumentative structure.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal factual review cassation building code violation seismic safety regulations reinforced concrete works legality judgment limits procedural inadmissibility legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, n. 46500 del 30/8/2018
Sez. F, n. 46500 del 30/8/2018, C., Rv.
Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016
274173; Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016 (dep.
Sez. 3, n. 28560 del 26/3/2014
270210; Sez. 3, n. 28560 del 26/3/2014, Alonzo, Rv.
Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007
259938; Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007 (dep.
Sez. 3, n. 33039 del 15/6/2006
238555; Sez. 3, n. 33039 del 15/6/2006, P.M.
Conf. Sez. 3, n. 4861 del 9/12/2004
Sez. 3, n. 6814 del 11/1/2002
230914; Sez. 3, n. 6814 del 11/1/2002, Castiglia V, Rv.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDELA FRANCESCA MARIA nato a SAN VITO LO CAPO il 26/02/1967 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; Ritenuto: che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata ha parzialmente riformato la sentenza appellata, affermando la responsabilità penale di CANDELA Francesca Maria per il reato di cui all'articolo 44, lettera c) d.P.R. 380\01 e confermando la condanna per le ulteriori violazioni della normativa antisismica e sulle opere in cemento armato contestate ai capi c), d), e), f e g) della rubrica; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo l'erronea interpretazione delle risultanze processuali; che, nella specie, la Corte del merito ha preso in esame la documentazione in atti verificando la corrispondenza tra le opere accertate ed i titoli abilitativi mediante accertamento in fatto, correttamente ricordando anche come, in ogni caso, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali fissati dalla legislazione nazionale e, conseguentemente, devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (v. ad es.

Sez. F, n. 46500 del 30/8/2018, C., Rv. 274173; Sez. 3, n. 30657 del 20/12/2016 (dep. 2017), Calabro e altro, Rv. 270210; Sez. 3, n. 28560 del 26/3/2014, Alonzo, Rv. 259938; Sez. 3, n. 2017 del 25/10/2007 (dep. 2008), Giangrasso, Rv. 238555; Sez. 3, n. 33039 del 15/6/2006, P.M. in proc. Moltisanti, Rv. 234935. Conf., Sez. 3, n. 4861 del 9/12/2004 (dep. 2005), Garufi, Rv. 230914; Sez. 3, n. 6814 del 11/1/2002, Castiglia V, Rv. 221427); che il ricorso, peraltro senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni prospettate dalla Corte di appello, formula sostanzialmente censure in fatto, non suscettibili di analisi in questa sede di legittimità; che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata; che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l'onere delle spese del procedimento: nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 Il Consigljere estensore Il Pres