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Ordinanza — n. 4116/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4116/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4116/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSERO MURILLO JHON JARLIN nato il 28/04/1977 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 33523/2021 1.Con sentenza in data 29 giugno 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 21 febbraio 2018 del GUP del Tribunale di Milano, ha ridotto la pena nei confronti di John Jarlin Rosero Murillo in anni 5 di reclusione ed euro 20.000 di multa per l'importazione di circa 4 chili di cocaina di cui grammi 2.636,54 puri per un tentativo d'importazione di oltre 2 chili di cocaina non riuscito per l'intervento della polizia colombiana.

Regesto Legislator

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art. 599- bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4116/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ricorre per cassazione personalmente chiedendo, in primo luogo, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. che esclude la possibilità di ricorrere per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen.; in secondo luogo, eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla confisca del denaro in assenza di motivazione sulla pericolosità.

Parole chiave

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importazione illegale di stupefacenti traffico di cocaina abuso di sostanze infrazioni alla legge sugli stranieri ricorso costituzionale all'estero consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 599- bis cod. proc. pen
che esclude la possibilità di ricorrere per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen.; in secondo luogo, eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla confisca del denaro in assenza di motivazione sulla pericolosità.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, in seguito alla dichiarazione d'inammissibilità, il ricorrente è chiamato a sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSERO MURILLO JHON JARLIN nato il 28/04/1977 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 33523/2021

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 29 giugno 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 21 febbraio 2018 del GUP del Tribunale di Milano, ha ridotto la pena nei confronti di John Jarlin Rosero Murillo in anni 5 di reclusione ed euro 20.000 di multa per l'importazione di circa 4 chili di cocaina di cui grammi 2.636,54 puri per un tentativo d'importazione di oltre 2 chili di cocaina non riuscito per l'intervento della polizia colombiana.

2. L'imputato ricorre per cassazione personalmente chiedendo, in primo luogo, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. che esclude la possibilità di ricorrere per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen.; in secondo luogo, eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla confisca del denaro in assenza di motivazione sulla pericolosità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., è inammissibile, perché presentato dall'imputato personalmente il 29 luglio 2021, in spregio dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che stabilisce che tanto l'atto di ricorso quanto le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Tale norma, entrata in vigore il 3 agosto 2017, si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente alla sua entrata in vigore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Sulla base delle considerazioni che precedono, in seguito alla dichiarazione d'inammissibilità, il ricorrente è chiamato a sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

RG 33523/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda M crì Giulio Sarno .1)