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Ordinanza — n. 4115/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4115/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4115/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DIO GIUSEPPE nato a VALGUARNERA CAROPEPE il 11/03/1954 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 33522/2021 1.Con sentenza in data 25 febbraio 2021 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Catania ha ridotto la pena inflitta CrIU Serer a folovannI Di Dio per il reato di cui agli art. 81 cpv e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4115/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato ricorre per cassazione sulla base del solo vizio di motivazione, perché il fatto non era stato qualificato ai sensi del comma 5 dell'art.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti bene sequestrato confisca dei proventi di reato inutilizzabilità delle prove illecite contravvenzione bagatellare porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DIO GIUSEPPE nato a VALGUARNERA CAROPEPE il 11/03/1954 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 33522/2021

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 25 febbraio 2021 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Catania ha ridotto la pena inflitta CrIU Serer a folovannI Di Dio per il reato di cui agli art. 81 cpv e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato ricorre per cassazione sulla base del solo vizio di motivazione, perché il fatto non era stato qualificato ai sensi del comma 5 dell'art.

73. Sostiene che il Giudice era incorso in una svista grossolana, perché non era stato rinvenuto alcuno strumento atto alla conservazione delle dosi né erano state sequestrate delle buste. La sostanza stupefacente era stata rinvenuta in 14 involucri, ma non erano emersi elementi che facessero pensare allo spaccio di sostanze. Anche il luogo di rinvenimento, una stanza al primo piano, non coincideva con quanto riportato dal Giudice a fondamento della propria valutazione. Non si trattava di un luogo distinto dall'abitazione, ma di una stanza della medesima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in una censura generica e fattuale in merito all'apprezzamento della prova. A differenza di quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale ha motivatamente confermato l'accertamento di responsabilità compiuto dal Giudice di primo grado all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, osservando che l'imputato era stato trovato con oltre sei chili di marijuana da cui potevano ricavarsi 6.935,80 dosi singole medie, il che era indicativo dell'inserimento in un'attività preordinata allo spaccio di droga e della capacità di rivolgersi a un numero cospicuo di consumatori usando la propria abitazione come base logistica.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha evidenziato l'impossibilità di qualificare il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, a causa del quantitativo rilevantissimo di stupefacente e dell'organizzazione predisposta. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

LiÌ RG 33522/2021

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente UbaldMacrì Giulio Sarno