Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding generic mitigating circumstances and prior criminal record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued that generic mitigating circumstances should be recognized despite his prior criminal record, but the lower court correctly excluded them based on his history. The court affirmed that such circumstances require positive elements and are within the trial judge's factual discretion when properly motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 133 cod. pen.: The recognition of generic mitigating circumstances requires positive elements demonstrating reduced culpability or ability to offend, and the judge's discretion to exclude them based on prior criminal records is not subject to cassation review if congruously motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTAURO ANTONINO nato a CATANIA il 07/02/1960 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 1-1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Catania di condanna di Centauro Antonino, riconosciuto il fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha ridotto la pena inflitta nella misura di mesi otto di reclusione e C 1.000,00 di multa.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore ha depositato motivi nuovi.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione.
Ciò premesso, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi qui ricordati ed ha escluso le menzionate attenuanti sul rilievo che l'imputato era soggetto gravato da precedenti penali anche specifici (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Ora, il ricorrente censura la sentenza sul punto perché non avrebbe preso in considerazione altri elementi di cui all'art. 133 cod.pen. Anche sotto questo profilo il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Infatti, nel menzionato giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerle ovvero ad escluderle (Sez. 2, n.. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419) essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). L'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2021 Il Consi.1 rlei-stensore Il Presidente Eman Giulio Sarno