Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of admissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had applied a negotiated sentence under Article 444 of the Criminal Procedure Code for a tax offense, which the appellant challenged on grounds of motivation flaws and violation of Article 129. The Court ruled that plea bargain proceedings preclude raising issues incompatible with the agreed legal qualification, and the appeal lacked the concrete specificity required for a declaration of non-punishability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea bargain proceedings, appeals cannot raise issues incompatible with the agreed legal qualification, and the burden of proving non-punishability requires concrete specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE PIETRO nato a VILLA CASTELLI il 26/06/1973 avverso la sentenza del 04/06/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOelettravviStraTrprafti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; Ritenuto: — che il G.I.P. del Tribunale di Taranto, con la sentenza in epigrafe ha applicato a LEONE Pietro la pena concordata, ex articolo 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'articolo 73 D.P.R. n. 309/1990; — che il ricorso per cassazione proposto dall'imputato, in punto di vizio di motivazione e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato perché in tema di "patteggiamento", il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez.
V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. Il n. 5240, 14 gennaio 2009). --che l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientem'énte motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'articolo 129 C.P.P. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.(Sez.
IV .34494, 17 ottobre 2006). — che il gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per l'invocata declaratoria immediata di non punibilità; che, conseguentemente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 3.000,00 P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera d