Ordinanza — n. 4107/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Macerata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva, ha ridotto la pena inflitta a Hani Salam (alias Merghni Fakhri) nella misura di anni sei e mesi due di reclusione e C 29.000,00, in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) artt. 81 comma 2, cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4107/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANI SALAM nato il 05/10/1987 avverso la sentenza del 28/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Macerata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva, ha ridotto la pena inflitta a Hani Salam (alias Merghni Fakhri) nella misura di anni sei e mesi due di reclusione e C 29.000,00, in relazione ai reati di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) artt. 81 comma 2, cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La sentenza impugnata è sorretta da congrua e non manifestamente illogica motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze là dove a fronte della confessione necessitata ha rilevato che l'imputato è soggetto gravato da numerose e gravi condanne anche per delitto della stessa specie (recidiva specifica e infraquinquennale). Si tratta di motivazione che non è manifestamente illogica e rispetto alla quale il ricorso non si confronta compiutamente dal momento che si limita a contestare il bilanciamento operato dai giudici territoriali e non prende posizione sul ritenuto maggior rilievo della circostanza aggravante della recidiva.
In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01), circostanza questa neppure allegata.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021 Il Co