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Ordinanza — n. 4104/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4104/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4104/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUA GIUSEPPE nato a CATANIA il 02/08/1986 avverso la sentenza del 01/07/2021 del TRIBUNALE di CATANIA Qtat-Q...ayv i sg_a le aarti.;._ udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; Ritenuto: — che il Tribunale di Catania, con la sentenza in epigrafe ha applicato a BUA Giuseppe la pena concordata, ex articolo 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'articolo 73 D.P.R. n. 309/1990; che il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. ; -- che, in tema di "patteggiamento", il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez.

Regesto Legislator

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articolo 444 cod. proc. pen, articolo 73 D.P.R. n. 309/1990, articolo 129 C.P, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 4104/2022 — snpen · Corte di Cassazione: V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. Il n. 5240, 14 gennaio 2009). Va aggiunto che l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'articolo 129 C.P.P. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.(Sez.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze traffico di canapa esame di cassazione consumo di canapa remissione della pena

Disposizioni normative citate

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articolo 444 cod. proc. pen
articolo 73 D.P.R. n. 309/1990
pen., in ordine al reato di cui all'articolo 73 D.P.R. n. 309/1990; che il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato al di fuori delle ipotesi di cui all'art.
articolo 129 C.P
che, nella fattispecie, il giudice ha compiutamente richiamato le risultanze degli atti di indagine acquisiti ed ha rilevato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità dell'articolo 129 C.P.P.
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.(Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUA GIUSEPPE nato a CATANIA il 02/08/1986 avverso la sentenza del 01/07/2021 del TRIBUNALE di CATANIA Qtat-Q...ayv i sg_a le aarti.;._ udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI; Ritenuto: — che il Tribunale di Catania, con la sentenza in epigrafe ha applicato a BUA Giuseppe la pena concordata, ex articolo 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'articolo 73 D.P.R. n. 309/1990; che il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. ; -- che, in tema di "patteggiamento", il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez.

V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. Il n. 5240, 14 gennaio 2009). Va aggiunto che l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'articolo 129 C.P.P. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.(Sez.

IV .34494, 17 ottobre 2006). che, nella fattispecie, il giudice ha compiutamente richiamato le risultanze degli atti di indagine acquisiti ed ha rilevato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'insussistenza delle condizioni di applicabilità dell'articolo 129 C.P.P. — che quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità e che, alla declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 Il Consiglier ensore Il P