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Ordinanza — n. 4100/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4100/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4100/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Imperia con la quale, all'esito del giudizio CAL abbreviato, Grad Vasilel era stato condannato, con il concorso delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla circostanza aggravante di cui all'art. 80 D.p.r. n. 309 del 1990 e alla recidiva, alla pena di anni tre di reclusione e C 8.000,00 di multa in relazione all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4100/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 80 D.p.r. n. 309 del 1990 e alla recidiva, alla pena di anni tre di reclusione e C 8.000,00 di multa in relazione all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza scemata imputabilità partecipazione al reato reato colposo responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAD VASILE CALIN ( C.U.I. 00HK13N) nato il 11/02/1977 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Imperia con la quale, all'esito del giudizio CAL abbreviato, Grad Vasilel era stato condannato, con il concorso delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla circostanza aggravante di cui all'art. 80 D.p.r. n. 309 del 1990 e alla recidiva, alla pena di anni tre di reclusione e C 8.000,00 di multa in relazione all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

3. Il ricorso è inammissibile. Esso si basa su mere indimostrate asserzioni, che non richiamano puntualmente gli atti di causa, relative a pretese carenze motivazionali della sentenza di secondo grado in punto di giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti. La difesa evidentemente non si confronta con il testo della sentenza impugnata che ha confermato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza sul rilievo che, a fronte della confessione rese che giustificava il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen., vi erano elementi di spessore (gravità del fatto per l'ingente quantitativo di droga trasportato e i profili di personalità dell'imputato) che non consentivano il menzionato giudizio in termini più favorevoli.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2021 -a Il Con L i rg stensore Il Presidente Eman le Giulio Sarno DEPOSITATA