Ordinanza — n. 4099/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KETTANI YOUNESS nato il 16/01/1988 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 33233/2021 1.Con sentenza in data 6 luglio 2021 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 26 febbraio 2020 del GIP del Tribunale di Imperia che aveva condannato Youness El Kettani alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 2. L'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la confessione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4099/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 33233/2021 1.Con sentenza in data 6 luglio 2021 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 26 febbraio 2020 del GIP del Tribunale di Imperia che aveva condannato Youness El Kettani alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 2. L'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la confessione.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KETTANI YOUNESS nato il 16/01/1988 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 33233/2021
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 6 luglio 2021 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 26 febbraio 2020 del GIP del Tribunale di Imperia che aveva condannato Youness El Kettani alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 2. L'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la confessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in una censura di fatto che non si confronta con la motivazione resa dai Giudici di appello, i quali non illogicamente hanno ritenuto irrilevante la confessione in seguito dell'arresto in flagranza, dopo che l'imputato aveva tentato invano la retromarcia con il suo veicolo. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì Giulio Sarno 4 tf Afry t D E P 0,S i TATA 4A- IN C.',A.'. 7F., !