Italian Court dismisses criminal appeal due to valid pre-examination withdrawal and orders fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant validly withdrew the request before the preliminary examination office reviewed the file. The appellant had previously been convicted of tax evasion and argued for a different legal qualification of the offense. The court rejected this claim, ruling that the withdrawal constituted a voluntary act for which the appellant bears full responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 186, comma 1, c.p.p.: A criminal appeal is inadmissible if the appellant validly withdraws the request before the preliminary examination, and the appellant must pay a fine to the Fine Fund.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSI FABIO nato a BATTIPAGLIA il 24/11/1986 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO1;lat-e-a-eg4strà1rizr-part i ; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 33222/2021
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 12 aprile 2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 15 luglio 2020 del Tribunale di Salerno che aveva condannato Fabio Mansi alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 2. L'imputato lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il fatto non era stato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con separata istanza depositata il 6 settembre 2021 l'imputato ha rinunciato al ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la sopravvenuta valida rinuncia prima dell'esame del fascicolo da parte dell'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per rinunzia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ubalda Macrì Giulio Sarno ,41 - t/Vtj 1i AL- A5 DEPO I TATA CA tCLERIA