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Ordinanza — n. 4093/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for stylistic criticism of lower court's drug trafficking reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4093/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Spagnolo inadmissible, ruling it constituted a mere stylistic criticism of the appellate judgment. The lower courts had lawfully rejected the defense's claim of personal marijuana use due to lack of habitual consumption evidence and specific prior drug trafficking records. The court held that the appellate judges' logical-deductive reasoning was not subject to re-evaluation by the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal based solely on a stylistic criticism of the reasoning of the lower court is manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal stylistic criticism drug trafficking Cassazione procedural preclusion imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNOLO GIUSEPPE nato a CROTONE il 20/09/1996 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 33164/2021

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 23 settembre 2020 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 14 gennaio 2019 del Tribunale di Crotone che aveva condannato Giuseppe Spagnolo alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1973.

2. L'imputato lamenta il vizio di motivazione, perché l'argomentazione seguita era inadeguata a dimostrare la responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in una censura di mero stile della sentenza di appello. Infatti, i Giudici hanno escluso motivatamente l'uso personale della marjuana che era occultata sotto l'armadio della camera da letto unitamente al bilancino di precisione. L'imputato non aveva dedotto un abituale consumo e, d'altra parte, vi erano precedenti specifici che facevano propendere per una perdurante dedizione all'attività di spaccio. La difesa non ha sottoposto a critica il ragionamento logico-deduttivo dei Giudici di merito ed è precluso al giudice di legittimità un diverso apprezzamento del fatto.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere e